PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 642 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Si procede d'ufficio»;

          b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile d'ufficio».